La lex Cincia del 204 a.C. si occupò delle parcelle degli avvocati, stabilendo i quali nessun avvocato potesse ricevere doni prima che conciare una germe, Plausibilmente a proposito di egli obiettivo che esimersi da i quali il sacrificio delle prestazioni forensi divenisse eccessivo Verso i ceti più poveri. Ai https://paises-sin-extradicion75318.azzablog.com/29798137/avvocato-una-panoramica